Lo scorso 22 luglio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato le prime importanti indicazioni operative rivolte agli operatori interessati all’acquisizione dell’autorizzazione unica per la realizzazione, l’ampliamento e l’esercizio dei centri dati, nonché delle relative reti di connessione di utenza, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (c.d. Decreto Bollette), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.
In particolare, il Ministero ha chiarito che:
· la verifica della completezza della documentazione sarà svolta dall’autorità procedente, in collaborazione con le diverse amministrazioni competenti e nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
· la conformità urbanistica costituisce un presupposto necessario e preliminare per l’avvio del procedimento unico;
· l’autorizzazione unica non costituisce, di per sé, variante agli strumenti urbanistici vigenti;
· il procedimento unico include i titoli edilizi necessari ai fini della realizzazione dell’intervento; pertanto, il proponente dovrà presentare un progetto completo di tutti gli elaborati necessari a tal fine;
· ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Decreto Bollette, l’autorizzazione unica dei centri dati comprende esclusivamente l’impianto e le relative reti di connessione di utenza. Le opere di rete utente (ad esempio i cavidotti) sono, quindi, valutate e autorizzate nell’ambito del procedimento unico; mentre, restano escluse le opere che il distributore o Terna individuano nella loro proposta di soluzione di connessione (STMG) data al proponente individuano quali opere c.d. di rete;
· le eventuali modifiche progettuali che dovessero intervenire nel corso del procedimento unico comporteranno il riavvio dei termini relativi alle diverse fasi procedimentali al fine di consentire le necessarie valutazioni, prevedendo, ove necessario, una nuova fase di pubblicazione, di consultazione del pubblico e istruttoria;
· per le eventuali varianti che dovessero intervenire successivamente alla conclusione del procedimento sarà necessario l’avvio di un ulteriore procedimento di autorizzazione unica.


