Con deliberazione n. 1071 del 6 agosto 2026, la Giunta comunale di Milano ha approvato nuove Linee Guida per la realizzazione, a cura del soggetto attuatore, su aree già pubbliche oppure su aree private da cedere al Comune, delle opere di urbanizzazione, dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale nell’ambito dei procedimenti urbanistico-edilizi.
Le nuove Linee Guida, che si adeguano al D.Lgs. 36/2023 e al relativo correttivo e recepiscono le modifiche del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 12/2005, sostituiscono le precedenti, emanate con delibera di G.C. n. 1117/2013, e si applicano ai procedimenti urbanistico-edilizi la cui convenzione (o atto assimilato) siano stipulati successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina (6 agosto 2026).
Tra le novità più rilevanti segnaliamo quanto segue:
• La Direzione Generale del Comune individua, nel caso di più Direzioni Tecniche compenti in relazione all’opera pubblica, la Direzione Tecnica competente in via prevalente con il ruolo di presidiare le fasi di progettazione ed esecuzione dell’opera da parte del soggetto privato.
• La figura del ROUA (Responsabile del procedimento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione) è sostituita dal RPU (responsabile del procedimento urbanistico), nel caso di piani e programmi di interventi, e dal RPE (responsabile del procedimento edilizio), nel caso di permessi di costruire convenzionati o altro titolo abilitativo all’esercizio dell’attività edificatoria necessitante di apposito atto convenzionale o atto unilaterale d’obbligo. Le nuove figure si occupano, tra l’altro, di gestire e coordinare l’istruttoria tecnico-economica, che avviene in conferenza di servizi, ai fini dell’approvazione del progetto nonché di vigilare sulla fase di realizzazione dell’opera.
• La progettazione si sviluppa su due livelli in coerenza con il D. Lgs. 36/2023, progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e progetto esecutivo (PE), sulla base di un progetto di massima delle opere avente i contenuti del progetto di fattibilità semplificato, previsto dal Codice dei contratti pubblici per le proposte di finanza di progetto.
• È possibile presentare il PFTE in un momento successivo all’approvazione della convenzione, qualora le opere pubbliche siano individuate dal Comune successivamente oppure l’istruttoria del titolo edilizio privato sia di imminente conclusione.
• Il PFTE, verificato da un organismo accreditato e validato dal RUP secondo le norme del D. Lgs. 36/2023, una volta approvato dalla Giunta, costituisce titolo edilizio ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001.
• In relazione alla determinazione dell’importo ammesso a scomputo, è stata eliminata la riduzione del 12% sul valore stimato dell’opera al netto degli oneri della sicurezza. In ogni caso, qualora l’importo effettivo di costruzione, riscontrato in sede di collaudo, risultasse inferiore alle risorse effettivamente dovute, il soggetto attuatore sarà tenuto a versare la differenza.
• Le attività di collaudo vengono, in via principale, svolte direttamente dal Comune tramite proprio personale o mediante società in house. Le relative spese sono, in ogni caso, a carico del soggetto attuatore.
• Sono inoltre rafforzati gli obblighi, nei contratti di appalto e di subappalto, di tracciabilità dei flussi finanziari, di verifica antimafia e contrasto alla criminalità e alla corruzione, di trasparenza e di sicurezza sul lavoro.
Nella sezione materiali e contributi” del sito è possibile prendere visione della deliberazione di Giunta comunale n. 1071 del 6 agosto 2026 e dell’allegato A contenente il testo delle linee guida.


