È stata pubblicata sul B.U.R.L., supplemento n. 29 del 14 luglio 2026, la Legge regionale 10 giugno 2026, n.18 recante la nuova disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA, relative ai progetti di competenza della Regione, delle province e dei comuni.
La l.r. n. 18/2026 abroga integralmente le precedente l.r. n. 5/2010, introducendo una disciplina organica della materia, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni dell’ordinamento euro-unitario e statale.
La legge regionale definisce criteri uniformi per l’individuazione delle autorità competenti.
In particolare:
• rafforza il principio del parallelismo tra l’autorità competente all’espletamento della procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e l’autorità competente all’approvazione o all’autorizzazione; individua i casi (all’allegato C) in cui tale corrispondenza non sussiste;
• supera il criterio dell’automatica competenza regionale per i progetti ricadenti in ambiti di rilevanza paesaggistica regionale;
• aggiorna gli elenchi dei progetti sottoposti alla procedura di VIA e alla verifica di assoggettabilità a VIA (contenuti negli allegati A, B e C), individuando l’autorità competente.
Con riferimento alla procedura di VIA, la legge regionale:
• conferma lo svolgimento della procedura nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico;
• stabilisce che, per le opere di interesse pubblico, per le concessioni idroelettriche e per le opere soggette a discipline speciali, la procedura, di competenza non statale, sia svolta nell’ambito degli specifici procedimenti previsti dalle norme di settore;
• introduce la possibilità per l’autorità competente di disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica, ai sensi dell’articolo 24 bis del d.lgs. n. 152/2006, con oneri a carico del proponente.
Con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente può richiedere, ai fini della decisione finale, alle amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati, un parere di merito sull’iniziativa e sui contenuti della documentazione depositata.
Le disposizioni della l.r. n. 18/2026 si applicano alle istanze depositate dopo il 10 luglio 2026.
In attesa dell’approvazione del regolamento regionale contenente le modalità di attuazione e di applicazione della legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento regionale 25 marzo 2020, n. 2, in quanto compatibili.
Nella sezione materiali e contributi del sito è possibile prendere visione della l.r. n. 18/2026.



