Con l’ordinanza n. 13672 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche la mancata riscossione, protratta nel tempo, dei canoni di locazione può essere considerata una forma di finanziamento del socio alla società. La decisione è importante perché conferma un principio molto concreto: per stabilire se un socio abbia finanziato la società non conta soltanto la forma scelta, ma soprattutto l’effetto economico dell’operazione.
Cosa significa “postergazione”?
Quando un finanziamento è postergato, il socio non viene trattato come un normale creditore: il suo credito può essere rimborsato soltanto dopo quelli degli altri creditori della società. La regola, prevista dall’art. 2467 del Codice civile, opera quando il sostegno del socio viene prestato in un momento di forte squilibrio tra debiti e patrimonio netto, oppure in una situazione nella quale sarebbe stato più ragionevole rafforzare il capitale della società anziché concederle un prestito.
Lo scopo è evitare che il socio sostenga un’impresa sottocapitalizzata come se fosse un finanziatore esterno, conservando la possibilità di recuperare quanto versato prima degli altri creditori.
Il caso esaminato dalla Cassazione
Nel caso deciso dalla Corte, una società socia aveva concesso in locazione un immobile alla società partecipata. Per circa otto anni, tuttavia, non aveva riscosso i canoni né intrapreso iniziative per recuperarli.
Questa prolungata tolleranza aveva consentito alla società conduttrice di continuare a utilizzare l’immobile senza sostenere immediatamente il relativo costo. Secondo la Cassazione, tale comportamento poteva quindi essere considerato un volontario e concreto apporto economico del socio.
Di conseguenza, il credito per i canoni arretrati è stato trattato come un finanziamento del socio e, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, collocato dopo i crediti degli altri creditori.
Non ogni ritardo equivale a un finanziamento
La decisione non implica che qualsiasi ritardo nel pagamento di una fattura o di un canone faccia automaticamente scattare la postergazione. Occorre valutare le circostanze concrete.
Assumono particolare rilievo la durata del mancato pagamento, l’entità del credito, il comportamento consapevole del socio, la situazione economica e finanziaria della società e il vantaggio che quest’ultima ha ottenuto dalla mancata riscossione.
In altre parole, deve emergere un sostegno stabile e volontario, non una semplice dilazione occasionale o un ritardo di breve durata.
Rilevanza della pronuncia
La pronuncia si inserisce in un orientamento della Corte di Cassazione ormai in via di consolidamento, volto ad ampliare la nozione di finanziamento del socio oltre gli schemi negoziali tipici. Ai fini della postergazione, infatti, può assumere rilievo qualsiasi credito del socio che, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, derivi da un apporto economico volontario in favore della società e le consenta di disporre di risorse o di non sostenere immediatamente determinati costi.
In questa prospettiva, oltre ai mutui e alle somme corrisposte dal socio in esecuzione di garanzie, la giurisprudenza ha ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 2467 c.c. anche i crediti commerciali derivanti da forniture di beni o servizi rimasti sistematicamente insoluti e, sulla base della pronuncia in esame, i canoni di locazione non riscossi per un periodo prolungato.
Come detto, l’applicazione della postergazione non è, però, automatica. Occorre valutare concretamente la condotta del socio, la durata e l’entità del mancato incasso, nonché la situazione economica e finanziaria della società nel momento in cui l’apporto è stato effettuato. La denominazione formale attribuita all’operazione dalle parti non è quindi decisiva, dovendosi privilegiare la sua effettiva funzione economica.
La Cassazione ha inoltre ribadito che, in presenza di condizioni sostanzialmente analoghe, questa disciplina può trovare applicazione anche al di fuori delle società a responsabilità limitata. Anche in tal caso è però necessaria una verifica concreta del ruolo ricoperto dal socio e della sua effettiva capacità di incidere sulle decisioni finanziarie della società.
Un’indicazione pratica per soci e amministratori
Quando una società attraversa una fase di difficoltà, soci e amministratori dovrebbero quindi considerare non soltanto i finanziamenti formalmente registrati come tali, ma anche i crediti lasciati a lungo insoluti e le altre forme di sostegno economico indiretto.
Documentare le ragioni dell’operazione, le condizioni economiche della società e i tempi previsti per il pagamento può aiutare a ricostruirne correttamente la natura. La qualificazione dipenderà comunque dalla sostanza dell’intervento: cambiare il nome dell’operazione non basta a sottrarla alle regole sulla postergazione.
di Barbara Calza – Cocuzza



