Superammortamento, vale anche per il fotovoltaico

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Con la circolare 4/E del 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico, ha confermato la possibilità di applicare il beneficio del cosiddetto Superammortamento anche agli impianti fotovoltaici.

Il Superammortamento consiste nella possibilità, per i beni acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (salvo ulteriori proroghe), di dedurre ai fini fiscali un maggior ammortamento, maggiorando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi di una percentuale pari al 40%. La disposizione è finalizzata a incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, consentendo, ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.

Sono esclusi dal beneficio, tra gli altri, gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e gli investimenti in fabbricati e costruzioni.

Superammortamento e imbullonati

La possibilità di applicare l’agevolazione del Superammortamento agli impianti fotovoltaici era questione dibattuta, considerando la norma sui cosiddetti imbullonati, che di fatto assimilava gli impianti fotovoltaici a beni immobili, e come tali esclusi dal beneficio.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate aveva dapprima considerato i beni fotovoltaici in maniera unitaria (circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013) e, in assenza di uno specifico coefficiente di ammortamento, aveva individuato lo stesso in via interpretativa applicando il principio secondo il quale per i beni non espressamente previsti nella tabella si applicano i coefficienti previsti per beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano le stesse caratteristiche. Conseguentemente, il coefficiente di ammortamento del 9% previsto per le centrali termoelettriche risultava applicabile ai soli impianti qualificabili come “beni mobili”, mentre gli altri dovevano essere ammortizzati con il coefficiente del 4% previsto per i fabbricati destinati all’industria.

Successivamente, è stata introdotta la norma sugli imbullonati che prevede che “la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

La circolare 2/E del 2016 ha chiarito che tale norma di fatto esclude dal calcolo della rendita catastale quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale. Pertanto, non sono più oggetto di stima, a titolo esemplificativo, i pannelli fotovoltaici (ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni).

Sempre sul punto, la successiva circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 ha affermato che, per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto, vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima per gli impianti a terra, il suolo, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare.

Alla luce della norma sugli imbullonati, dunque, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le componenti impiantistiche che non rientrano nella determinazione della rendita catastale, non rientrino nella definizione di beni immobili fornita dalla circolare n. 36/E del 2013.

Di conseguenza:

  • ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4 per cento prevista dalla circolare n. 36/E per i beni immobili;
  • ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento prevista dalla circolare n. 36/E per i beni mobili.
  • Il chiarimento della Circolare 4/E consente dunque sia di applicare le maggiori aliquote di ammortamento del 9%, ma anche e soprattutto di poter beneficiare del Superammortamento anche per le componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche.

    di Carlotta Benigni – lawyer – vai al Blog di Dla Piper

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