Per gentile concessione di Immobiliare.it News ripubblichiamo il seguente articolo a firma di Agnese Giardini
Il disegno di legge Salva Milano, approvato alla Camera il 21 novembre 2024 con 172 voti favorevoli e 41 contrari, mira a far ripartire oltre 150 cantieri bloccati dalla Procura di Milano per presunti abusi edilizi. La norma, di carattere transitorio, semplifica gli interventi urbanistici consentendo, in ambiti edificati e urbanizzati, di procedere con la demolizione e ricostruzione attraverso una semplice Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), senza necessità di piani attuativi comunali.
Le caratteristiche e i limiti del Salva Milano
Il provvedimento, se approvato anche dal Senato, resterà in vigore fino a un riordino organico della disciplina edilizia, da effettuare entro sei mesi, con un’intesa tra Stato e città in Conferenza unificata.
Fino ad allora, il Salva Milano garantirà la conformità urbanistica ed edilizia per interventi che rispettano le condizioni stabilite, ovvero la sostituzione di edifici già esistenti in contesti urbanizzati.
Le principali disposizioni del disegno di legge
Il testo chiarisce che, negli ambiti già edificati e urbanizzati, non è obbligatoria l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata per:
• L’edificazione di nuovi immobili su singoli lotti.
• La sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, anche con volumi e altezze superiori a quelli originari.
Questo significa che interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati senza la necessità di un piano attuativo, purché rispettino le procedure abilitative e i vincoli volumetrici previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.
Riconoscimento della ristrutturazione edilizia con modifiche sostanziali
Il disegno di legge specifica che, a partire dall’entrata in vigore del Decreto “del Fare” (DL 69/2013 convertito nella L. 98/2013), sono considerate ristrutturazioni edilizie anche le demolizioni e ricostruzioni che portano alla realizzazione di edifici con sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, a condizione che:
• Siano rispettate le procedure abilitative previste.
• Siano rispettati i vincoli volumetrici stabiliti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.
Questo amplia la definizione di ristrutturazione edilizia, includendo interventi che comportano modifiche significative rispetto all’edificio preesistente.
Le esclusioni
Sono esclusi dall’applicazione del disegno di legge gli interventi per i quali sia già stata disposta la demolizione o la riduzione in pristino, nonché gli immobili soggetti a vincolo di interesse storico e culturale.
Un futuro incerto per la disciplina urbanistica
Il Salva Milano rappresenta una soluzione temporanea a un problema di blocco normativo, ma evidenzia anche l’urgenza di una riforma complessiva della legge urbanistica nazionale, risalente al 1942. Mentre il provvedimento apre nuove possibilità per l’edilizia milanese, il dibattito politico e sociale attorno alla norma riflette le tensioni tra lo sviluppo urbano e la tutela dell’ambiente.