Data center in Lombardia: la Giunta stringe su acqua, energia e consumo di suolo

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La Giunta regionale lombarda ha approvato nelle scorse settimane il progetto di legge denominato Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2026, che propone nuove regole per i data center. Il testo, identificato come PDL 219, interviene sulla legge regionale lombarda n. 11/2026, con prescrizioni relative al consumo di acqua, all’energia e alla compatibilità degli insediamenti con il territorio e con la rete elettrica. Per sviluppatori e investitori si prospettano nuove condizioni di progettazione e ulteriori verifiche nella scelta delle aree. L’approvazione in Giunta apre il percorso legislativo: ad oggi le misure restano proposte, in attesa dell’esame e della possibile approvazione del Consiglio regionale.

La loro portata va letta nel contesto della crescita del settore. Al 4 novembre 2026 Data Center Map ha censito in Italia 273 siti, includendo strutture operative e iniziative ancora in progetto. La capacità oggi installata si aggira attorno ai 609 MW, con l’obiettivo, chiarito anche dall’IDA (Italian Data Center Association) di raggiungere 1 GW entro il 2028.

Di questa capacità oltre il 60% (414 MW) è presente nella sola Regione Lombardia, territorio leader oggi nel settore. Non è un caso che è stata proprio la Lombardia la prima Regione a disciplinare la materia dei data center.

L’intervento di modifica, a una prima analisi, sembra muoversi nello stesso solco delineato dalla sopradetta legge e dalle successive delibere attuative. L’impianto normativo attuale privilegia infatti le finalità di rigenerazione, di recupero delle aree dismesse, di risparmio nel consumo di acqua e nel consumo di energia. Eventuali costruzioni che comportino consumo di suolo agricolo vengono scoraggiate con un incremento del contributo del 100%, elevato al 200% nelle aree tutelate individuate dalla legge.

Per incentivare il conseguimento delle quattro priorità sopra indicate (rigenerazione urbana, energia da fonti a impatto neutrale, recupero e riutilizzo dell’energia termica da raffreddamento e utilizzo della risorsa idrica) sono state previste una serie di misure premiali graduali, specificate poi con la delibera della Giunta Regionale XII/6645 del 3 agosto 2026:

• riduzione dei termini della valutazione di compatibilità e dei protocolli di semplificazione al conseguimento di una sola priorità (fascia D);
• con due (fascia C) si aggiunge la priorità nell’assegnazione delle risorse dei bandi regionali previsti dalla legge;
• con tre (fascia B), anche la riduzione dal 10% al 30%, determinata dal Comune, della sola componente del contributo di costruzione riferita al trattamento e smaltimento dei rifiuti;
• con tutte e quattro le priorità (fascia A) si aggiunge la riduzione del 50% dei parcheggi pertinenziali, elevabile fino al 75% con deliberazione del Consiglio comunale o in sede di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT).

Sul fronte procedimentale, viene confermato il procedimento unico già introdotto con l’art. 8 del decreto-legge n. 21/2026 (cd. Decreto bollette), la cui autorità competente diviene la Regione nelle ipotesi in cui sia necessario il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il termine di conclusione del procedimento rimane di dieci mesi dalla verifica di completezza della documentazione.

Per garantire poi un maggiore raccordo tra i territori, la valutazione di compatibilità dell’intervento di realizzazione o ampliamento dei centri dati è rimessa alla conferenza consultiva di concertazione, se l’intervento supera i 10 MW di potenza richiesta di connessione ed è di rilevanza sovracomunale. L’operatore dovrà quindi presentare il piano attuativo dell’intervento alla conferenza, che si concluderà con un accordo di pianificazione, volto a verificare gli effetti territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali dell’intervento e stabilire le misure perequative e compensative proporzionali all’incidenza delle esternalità sui territori. Tutto ciò non dovrà comunque incidere sul termine di dieci mesi previsto.

Rispetto a tale quadro, il PDL 219 pone intanto maggiore attenzione sul consumo di risorse idriche.

Lo stesso inserisce infatti tra le finalità della legge l’adozione di sistemi di raffreddamento che non comportino consumo di risorse idriche, fermo restando il perseguimento delle esigenze di efficienza energetica, di recupero del calore e di ricorso a fonti a impatto carbonico neutrale.

Ridefinisce poi la priorità premiale per l’efficienza idrica, valorizzando tecnologie che riciclano acque piovane e grigie interne o restituiscono le acque utilizzate a sistemi irrigui o ambientali compatibili.

A ulteriore rafforzamento di tale obiettivo, per la realizzazione di nuovi centri e per gli ampliamenti di quelli esistenti, viene vietata l’adozione di sistemi di raffreddamento che comportino consumo d’acqua, con eccezioni per i circuiti chiusi e reintegri, i sistemi ad elevata efficienza idrica e le acque contaminate trattate e restituite all’ambiente alle condizioni previste. L’attestazione dell’utilizzo di tali soluzioni dovrà essere inserita nella relazione energetica allegata al progetto da presentare all’amministrazione.

Sul fronte dell’energia, si impone l’acquisto, mediante accordi di compravendita, di energia da fonti rinnovabili per la quota non coperta da quella prodotta e autoconsumata in sito.

La quota di fabbisogno coperta da questi contratti dovrà essere certificata mediante garanzie di origine e, per i cd. “Power Purchase Agreement” (PPA), si dovrà indicare durata e quantitativi.

Per i progetti con connessione definitiva alla Rete di trasmissione nazionale (RTN), la modifica richiede poi una soluzione collegata a stazioni esistenti, autorizzate o con progetto depositato ai fini autorizzativi. Resta possibile la connessione temporanea in media tensione nei casi ammessi, certificata dal gestore interessato.

La disposizione è chiaramente finalizzata ad evitare il fenomeno della cd. saturazione virtuale, il rischio cioè che le richieste di connessione siano enormemente superiori al numero dei progetti che hanno raggiunto una fase avanzata, tanto da incidere sulla disponibilità di connessioni.

Resta fermo il chiarimento degli indirizzi MASE del 21 luglio 2026, per cui dal Procedimento unico per i centri dati (PUCD) restano escluse le opere individuate da Terna o dal distributore come opere di rete nella soluzione tecnica.

Sul versante urbanistico, la proposta prevede, per gli interventi su aree diverse da quelle prioritarie e in presenza di un consumo di suolo agricolo, una variante al PGT, se l’intervento contrasta con le prescrizioni esistenti; se invece la destinazione produttiva e la trasformazione urbanistica dell’area sono già consentite, allora viene richiesto un piano attuativo, che dovrà valutare le alternative localizzative e le soluzioni di efficienza idrica.

Il piano attuativo dovrà comunque essere sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) quando quella del PGT non abbia già considerato la localizzazione dei data center e gli effetti correlati sull’area.

Restano fermi l’iter di concertazione sopra descritto, con i relativi presupposti applicativi, e le maggiorazioni del contributo già previste.
Quanto alla decorrenza, il PDL applica i nuovi requisiti alle istanze per la realizzazione di nuovi centri dati, o per gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di quelli esistenti, presentate dopo l’entrata in vigore della legge regionale che adotterà la proposta normativa. Rinvia invece l’applicazione della priorità idrica, come riformulata, alla pubblicazione della delibera attuativa di aggiornamento della relativa specificazione.

A una prima lettura, l’intervento della Giunta pare introdurre ulteriori prescrizioni vincolanti per gli operatori, distinguendole dagli obiettivi incentivabili e richiedendone il rispetto in sede di creazione del progetto o di aggiornamento dello stesso. La procedura urbanistica indicata ricalca quella prevista dall’art. 14 della legge regionale 12/2005, con l’ulteriore aggravio dell’assoggettamento alla VAS, che dovrà essere coordinata con le tempistiche del procedimento principale per l’autorizzazione unica. Il requisito sulle stazioni di connessione di rete, infine, pare favorire iniziative infrastrutturalmente più mature (anche se mantiene la possibilità di richiedere una connessione temporanea), senza però risolvere il nodo dei tempi di realizzazione delle opere di rete in capo a Terna.

Sarà necessario attendere per verificare se la novella verrà confermata in questa forma.

di Antonio Ditto e Leonardo Generali – VD Avvocati Associati

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