Il 2026 ha segnato una significativa evoluzione del quadro normativo relativo alla realizzazione dei data center, sia a livello nazionale sia – in Lombardia – a livello regionale.
Sul piano statale, l’art. 8 del D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 10 aprile 2026, n. 49, ha introdotto il procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati (Pucd), volto a concentrare in un unico procedimento il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione, all’ampliamento e all’esercizio dei data center, nonché delle relative reti di connessione di utenza. In tale procedimento confluiscono, ove necessari, i titoli ambientali, edilizi e paesaggistici necessari alla realizzazione del progetto.
Secondo i chiarimenti forniti da Regione Lombardia, il Pucd trova applicazione con riferimento ai progetti nei quali siano presenti attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia); qualora l’Aia non debba essere acquisita per il progetto di insediamento, per l’insediamento del progetto stesso dovranno essere acquisiti separatamente i titoli previsti dalle normative di settore. Per i data center, l’attività tipicamente rilevante ai fini Aia è costituita dagli impianti con una determinata potenza termica nominale.
Con i primi indirizzi operativi del 21 luglio 2026, il Mase ha fornito importanti chiarimenti sul funzionamento del nuovo procedimento. Il Pucd ha una durata massima di dieci mesi dalla verifica della completezza della documentazione, prorogabile, in circostanze eccezionali, per non più di tre mesi; i termini per la conclusione del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (Via) sono inoltre dimezzati.
Particolarmente rilevante per gli operatori immobiliari è il rapporto tra Pucd e disciplina urbanistica. Il Mase ha precisato che la conformità urbanistica costituisce un presupposto necessario e preliminare per il rilascio del provvedimento che abilità l’insediamento del progetto, e che l’autorizzazione unica non costituisce, di per sé, variante agli strumenti urbanistici vigenti. La concentrazione procedimentale, pertanto, non elimina la necessità di verificare a monte dell’investimento l’idoneità urbanistica dell’area prescelta.
Sul fronte regionale, La Lombardia è stata la prima Regione a adottare una disciplina organica dedicata all’insediamento dei data center. La L.R. 3 giugno 2026, n. 11 interviene in particolare sui profili urbanistico-territoriali, privilegiando la localizzazione in ambiti di rigenerazione urbana e territoriale e in aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate o sottoutilizzate, e promuovendo al contempo l’efficienza energetica, il recupero del calore e l’uso sostenibile delle risorse idriche.
La scelta localizzativa assume anche rilevanza economica. L’insediamento al di fuori delle aree prioritarie, ove comporti consumo di suolo agricolo nello stato di fatto, determina una maggiorazione del contributo di costruzione del 100%, elevata al 200% nelle specifiche ipotesi previste dalla legge per aree di particolare rilevanza ambientale.
Le D.G.R. n. XII/6645 e n. XII/6646 del 3 agosto 2026, pubblicate sul Burl lo scorso 28 agosto, hanno dato concreta attuazione a una parte rilevante della disciplina regionale definendo le priorità insediative ed energetico-ambientali e approvando le linee tecnico-amministrative per la gestione dei procedimenti unici di competenza regionale.
Sul piano operativo, si segnala che le istanze possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il servizio PU DATACENTER, disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia.
Il nuovo quadro normativo, se da un lato concentra e razionalizza una parte significativa dell’iter autorizzativo, dall’altro rende ancora più rilevante la fase preliminare di site selection e due diligence. Risulta infatti essenziale valutare sin dalle prime fasi dell’operazione profili quali la compatibilità urbanistica, la potenza richiesta di connessione, il regime AIA applicabile, la disponibilità delle infrastrutture energetiche e idriche, l’eventuale rilevanza sovracomunale dell’intervento e le possibili misure compensative.
Per sviluppatori e investitori, pertanto, il procedimento unico non sostituisce la verifica preventiva della fattibilità urbanistica, ambientale e infrastrutturale del progetto, ma ne rafforza la centralità ai fini della corretta impostazione dell’operazione e della gestione dei tempi dell’intero iter autorizzativo.
di Alessia Guidi – Cocuzza




