Il Consiglio di Stato ha definitivamente riconosciuto la legittimità dell’affidamento a Chanel di due negozi siti in Galleria Vittorio Emanuele II e degli spazi dell’ex Albergo Diurno Cobianchi a Milano, ribaltando così la sentenza del Tar Lombardia che aveva dato ragione a Damiani.
La vicenda è iniziata nel 2021 quando il comune di Milano ha deciso di raccogliere delle manifestazioni di interesse per riqualificare vari spazi in Galleria. Per il Cobianchi è arrivata la proposta di riqualificazione di Chanel. A quel punto, Palazzo Marino ha messo a gara gli spazi, con una clausola di prelazione: se l’offerta economica di chi aveva fatto la proposta fosse risultata inferiore a quella di altri concorrenti, il promotore avrebbe avuto la possibilità di rilanciare e di ragguagliare la propria offerta economica a quella del concorrente risultato migliore offerente, aggiudicandosi così la concessione.
Il 4 aprile scorso, con una importante pronuncia che fa il punto sulla interpretazione dell’art. 12 della c.d. Direttiva Bolkestein, il Consiglio di Stato ha statuito che la previsione di una clausola di prelazione in favore del promotore non contrasta con il diritto europeo e nazionale delle concessioni pubbliche: infatti, la prelazione, nell’ambito di una procedura selettiva trasparente, è riconosciuta all’autore del progetto in ragione dell’attività e degli sforzi da lui compiuti, in parallelo con l’analogo meccanismo di prelazione in favore del promotore previsto per la finanza di progetto.
Baker McKenzie ha assistito Chanel con un team composto dal Prof. Avv. Francesco Goisis, coordinatore della pratica di diritto amministrativo e professore ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Milano, e dalla Prof. Avv. Miriam Allena, Of Counsel della medesima pratica e professoressa di Diritto amministrativo nell’Università Bocconi, nonché dall’Avv. Andrea Cicala, partner responsabile della pratica di diritto della concorrenza.