I temi della sicurezza in condominio e dell’installazione di impianti di videosorveglianza pensati a tale fine sono un tema di forte e crescente interesse. Che implica, quando realizzata in condominio e in particolare su parti comuni, il rispetto di una serie di prescrizioni.
Secondo il disposto dell’art. 1122-ter, per poter installare un impianto di videosorveglianza all’interno delle parti comuni è necessaria la presenza di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore in millesimi dell’edificio.
L’attuale articolo 1122-ter ha avuto lo scopo precipuo di coprire un vuoto legislativo: infatti, prima della riforma non sussistevano norme di riferimento e la materia era soggetta a varie interpretazioni giurisprudenziali. Insomma: prima della legge di riforma n. 220/2012, non era prevista nessuna maggioranza per approvare l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno delle parti comuni del condominio.
Grazie alla riforma, invece, per procedere all’installazione sulle parti comuni dell’edificio di tali impianti di videosorveglianza, è necessaria una delibera assembleare ad hoc, approvata dall’assemblea di condominio secondo la maggioranza prevista dal II comma dell’art. 1136 c.c., secondo cui “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”.
Per quanto attiene alle spese di installazione, è possibile aderire all’opinione sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui è possibile applicare l’art. 1123 c.c., ai sensi del quale le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio – per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza – sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
L’impianto in questione dovrà riprendere esclusivamente le aree comuni di proprietà del condominio e le immagini registrate dallo stesso dovranno essere, poi, conservate sul server di sistema di videosorveglianza.
di Massimiliano Bettoni – Studio legale MaBe & Partners