Studio SI: adunanza plenaria chiarisce le sanzioni pecuniarie per ristrutturazioni edilizie pesanti senza Pdc

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L’Adunanza Plenaria n. 3/2024 chiarisce il meccanismo di quantificazione della sanzione pecuniaria per interventi di ristrutturazione edilizia pesante eseguiti in assenza o in totale difformità dal Pdc, ove non sia possibile la riduzione in pristino.

Lo delinea SI, Studio Inzaghi nella propria pagina LinkedIn. 

Nei casi di cui sopra l’art. 33, c. 2, del DPR n. 380/2001, prevede l’irrogazione di “𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑢𝑛𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑝𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑒, 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜, 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑖, 𝑖𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑖 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒 27 𝑙𝑢𝑔𝑙𝑖𝑜 1978, 𝑛. 392, 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙’𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑒𝑐𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑏𝑢𝑠𝑜, 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑆𝑇𝐴𝑇 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒”.

In relazione all’art. 33 la Plenaria ha specificato che:

a) con l’espressione “𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑒𝑐𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑏𝑢𝑠𝑜”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive;

b) ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, c. 2, del DPR n. 380/2001, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della L. n. 392/1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.

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