“Da anni viaggiamo con questo “handicap” costituito dai ritardi di pagamento nell’ambito delle transazioni commerciali”, afferma Carla Tomasi, Presidente Finco, Federazione industrie prodotti, impianti, servizi e opere specialistiche per le costruzioni e la manutenzione.
“Tali ritardi costituiscono un problema reale che se è in parziale diminuzione nei rapporti con la P.A., risulta purtroppo in crescita nelle relazioni tra Aziende. E ciò è davvero grave. Sembrerà banale eppure forse non è a tutti chiaro che le imprese – per vivere – hanno bisogno di ricevere il frutto della loro opera. E’ un problema organizzativo, è un problema di liquidità ma è anche un tema culturale.
In questo contesto, la proposta di revisione della Direttiva Comunitaria “Late Payment” che verrà affrontata nel prossimo mese di settembre, può e deve essere un’occasione da cogliere per scoraggiare atteggiamenti e procedure volte a ritardare l’emissione ed il pagamento delle fatture. Per quanto riguarda in particolare i rapporti con la P.A. va definitivamente acquisito che aspetti organizzativi endoprocedimentali non possano e non debbano avere conseguenze sulle imprese”.
“Lo so – prosegue Tomasi – questo è già scritto, come è scritto e normato che i pagamenti vadano effettuati entro 60 giorni tra le imprese ed entro 30 da parte della P.A. C’è una Direttiva europea addirittura del 2011; poi debbono scattare gli interessi di mora. Ma chi opera sa che spesso non è così.E un’altra cosa: se dopo tale periodo non paghi – conclude Tomasi– sei inadempiente, senza se e senza ma, anche nel settore degli appalti.
Nello specifico, il termine di cui all’articolo 119 , comma 11, lettera b) del Decreto Legislativo 36/2023 (Codice dei Contratti), deve intendersi, e non c’è altro modo di intenderlo, come il mancato versamento del corrispettivo dovuto entro la scadenza o il termine di pagamento stesso.
Il ritardo del pagamento costituisce inadempimento, e non possono avere cittadinanza alcuna – in un’ economia sviluppata nell’ambito di una delle principali potenze industriali del globo – interpretazioni di comodo, trasversalmente avverse alla PMI, che considerino perfezionato l’inadempimento solo dopo accertamento giudiziale per giunta con dignità di giudicato!”