I contenuti dell’offerta economica non possono essere modificati dopo lo svolgimento della gara d’appalto. Questo in ossequio al principio di immodificabilità dell’offerta, che non consente di accettare come giustificativo del prezzo offerto il chiarimento che determini una variazione postuma dei contenuti dell’offerta economica, non sorretta da elementi chiari e univoci desumibili dall’offerta stessa.
Lo spiega l’Anac con il parere di precontenzioso del 3 maggio 2023, n. 183, espresso a seguito della richiesta di una stazione appaltante sulla possibile accettazione dei giustificativi presentati dall’aggiudicataria in sede di verifica di congruità dell’offerta.
In particoalre, l’Anac ha ricordato che in materia vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta, deducibile dal Codice degli appalti, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché a tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra operatori.
In applicazione di tale principio, l’Anac ritiene ammissibile un’attività interpretativa da parte della stazione appaltante della volontà dell’impresa quando questa sia finalizzata a superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta e sempre che sia possibile ricostruire l’effettiva volontà del dichiarante senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente.
In questo caso, non ci sono stati dubbi sulla dichiarazione dell’offerta dell’aggiudicataria e, per quanto il ribasso possa apparire incongruo, essa non fornisce indizi che avrebbero potuto consentire alla stazione appaltante di interpretare con certezza l’effettiva volontà dell’operatore economico come diversa da quanto esplicitamente dichiarato e, soprattutto, nel senso chiarito nei successivi giustificativi.
Di conseguenza, il metodo utilizzato, consistente nell’applicazione del ribasso al solo decimale del moltiplicatore a base di gara e non al moltiplicatore nella sua interezza (1,10), rappresenta secondo Anac una inammissibile variazione postuma dei contenuti dell’offerta e pertanto non può essere accettata come giustificazione del prezzo offerto.
In analogia, anche la “conversione” del ribasso offerto dall’impresa, prospettata dalla stazione appaltante nella richiesta di parere, si tradurrebbe in una inammissibile modifica postuma dell’offerta economica, in violazione della par condicio.