Coop Italia e Alleanza 3.0 vincono al Consiglio di Stato, con Osborne Clarke, sull’istruttoria in materia di relazioni commerciali tra operatori della filiera agro-alimentare. Annullato il cuore del provvedimento impugnato.
Nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato sull’istruttoria “AL14 Coop Italia – Centrale Adriatica / Condizioni contrattuali con fornitori”, Coop Italia e Alleanza 3.0 hanno ottenuto l’annullamento del cuore del provvedimento impugnato e, quindi, di due delle tre sanzioni irrogate dall’AGCM.
Coop Italia e Alleanza 3.0 sono state assistite da un team di legali di Osborne Clarke, formato dai partner Enrico Fabrizi e Giorgio Lezzi, dal counsel Angelo Molinaro e dalla senior associate Federica Fischetti.
Si tratta di un caso di applicazione della precedente “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari” (Art. 62 del DL 24.1.2012, n. 1).
Condividendo le difese delle appellanti in merito all’inconsistenza dell’impianto probatorio, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento dell’AGCM nella parte in cui aveva accertato:
- che la relazione tra le Cooperative e il loro fornitore Celox fosse caratterizzata da un “significativo squilibrio di potere contrattuale” a favore delle prime;
- che, facendo leva su detto squilibrio, le Cooperative avessero imposto condizioni contrattuali “ingiustificatamente gravose” e condizioni “extra contrattuali”.
Sulla base di importanti principi in materia di prova dell’illecito, la sentenza ha confermato la correttezza della condotta di Coop Italia e Alleanza 3.0, escludendo che vi sia stata una imposizione di condizioni contrattuali. Alla luce della documentazione in atti, il Consiglio di Stato ha sostanzialmente ritenuto che le condizioni contrattuali fossero state oggetto di una negoziazione tra le parti e che Celox fosse “interessata alla prosecuzione di un vantaggioso rapporto contrattuale”.