Separazione e trasferimenti immobiliari, la Cassazione conferma la revocabilità in caso di danno ai creditori

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28558 del 6 novembre 2024, ha ribadito che un trasferimento immobiliare tra coniugi, effettuato in adempimento di un accordo di separazione consensuale, può essere revocato se compromette i diritti dei creditori.

Il caso esaminato riguardava un uomo che, dopo la separazione, aveva trasferito alla moglie la metà di un immobile per rispettare gli accordi patrimoniali stabiliti. Una banca creditrice ha impugnato l’atto sostenendo che riducesse le garanzie patrimoniali del debitore, rendendo più difficile il recupero del credito.

Secondo l’articolo 2901 del Codice Civile, un atto può essere revocato se arreca danno ai creditori rendendo più difficile il soddisfacimento del loro credito, se è compiuto con la consapevolezza di pregiudicare i creditori e, nel caso di atti a titolo oneroso, se il beneficiario era a conoscenza di questo rischio. La Cassazione ha confermato che questi principi si applicano anche ai trasferimenti immobiliari tra coniugi in sede di separazione, poiché si tratta di atti volontari e non di obblighi imposti dalla legge.

Questa decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale che da tempo riconosce la possibilità di revocare gli atti di disposizione patrimoniale che, pur avendo una causa lecita, incidono negativamente sulla posizione dei creditori. Il trasferimento di un immobile tra coniugi separati può rientrare tra questi atti, soprattutto quando il coniuge debitore si spoglia di un bene rilevante riducendo il proprio patrimonio disponibile.

L’aspetto più rilevante e innovativo della sentenza è l’estensione della valutazione giudiziale anche agli accordi preliminari di separazione che hanno portato al trasferimento dell’immobile. Anche se questi non vengono impugnati direttamente, possono comunque essere esaminati dal giudice se sono rilevanti per la decisione. Questo principio conferma che l’azione revocatoria non si limita all’atto finale di trasferimento, ma può coinvolgere tutto il percorso negoziale che lo ha preceduto.

La Corte ha però chiarito che la revoca non mette in discussione l’obbligo di mantenimento, ma solo le modalità con cui esso viene adempiuto. In altre parole, il diritto del coniuge separato a ricevere un sostegno economico non viene negato, ma il trasferimento di un immobile non può essere utilizzato come strumento per sottrarre beni alle pretese dei creditori.

Questa pronuncia rafforza la tutela dei creditori e conferma la necessità di un’attenta valutazione degli effetti patrimoniali di un trasferimento immobiliare in sede di separazione. Chi si trova in questa situazione dovrebbe considerare le possibili implicazioni giuridiche, per evitare future impugnazioni e garantire la piena validità degli accordi patrimoniali raggiunti. La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per chi opera nel settore immobiliare e per i professionisti del diritto, poiché chiarisce i limiti entro cui si possono muovere gli accordi patrimoniali nei casi di separazione e divorzio.

di Eleonora Polazzo – associate Casa & associati

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