Con l’ordinanza n. 453/2024, confermata dal Consiglio di stato lo scorso 24 gennaio, il Tar Campania, Salerno ha fornito importanti indicazioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nelle procedure di partenariato pubblico-privato, delineando un quadro normativo di notevole rilevanza pratica per amministrazioni pubbliche e operatori economici.
Questo quanto emerge dall’analisi di SI, Studio Inzaghi, che ribadisce come il sistema di qualificazione introdotto dall’art.62 del D.Lgs. 36/2023 abbia articolato requisiti organizzativi e professionali differenziati per tipologia e importo degli appalti.
In questo contesto, l’Anac, con la risoluzione n. 9/2024, aveva adottato un’interpretazione particolarmente restrittiva, sostenendo che anche la mera valutazione preliminare delle proposte di project financing costituisse “il primo step della progettazione tecnico-amministrativa”, riservata esclusivamente alle stazioni appaltanti qualificate.
La prima pronuncia giurisprudenziale in materia ha invece operato una distinzione fondamentale: la fase preliminare di valutazione dell’interesse pubblico può essere legittimamente svolta anche da enti non qualificati, mentre l’obbligo di qualificazione opera esclusivamente per le successive fasi di progettazione tecnica, affidamento ed esecuzione.
Questa prima indicazione giurisprudenziale, se verrà confermata anche in futuro, è sicuramente destinata a favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato e a scongiurare il rischio di paralisi decisionale per gli enti locali privi di strutture tecniche adeguate. L’interpretazione del Tar Campania infatti supera i dubbi generati dalla eccessiva rigidità della posizione di Anac.
Per amministrazioni pubbliche, ciò si traduce nel riconoscimento dell’ autonomia valutativa nella fase di programmazione e verifica dell’interesse pubblico, della possibilità di mantenere il controllo decisionale nelle fasi strategiche iniziali e della necessità di ricorrere a soggetti qualificati solo per le fasi successive. Per gli operatori del settore, significa accesso potenziale a un numero maggiore di interlocutori pubblici, riduzione degli ostacoli procedurali nella fase di presentazione delle proposte e accelerazione dell’iter decisionale preliminare.