Entra nel vivo l’iter del Disegno di legge n. 1112 XIX Legislatura: “Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell’architettura e altre disposizioni in materia di promozione della qualità architettonica e di disciplina della progettazione”, depositato in Senato da Nicola Irto e attualmente all’esame della Commissione Cultura.
Questi i punti salienti
• Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. La Repubblica riconosce l’elevato valore culturale e sociale dell’architettura, elemento fondamentale della storia italiana, forma di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e patrimonio per le nuove generazioni.
• Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge:
a) per “architettura” si intende l’arte e la tecnica di progettare e costruire edifici e opere e di organizzare l’ambiente antropizzato, con lo scopo di migliorare lo stile di vita e il rapporto dei cittadini con l’ambiente urbano e rurale:
b) per “nuovo rinascimento urbano” si intende un modello integrato di riqualificazione urbana che metta al centro dell’attenzione i cambiamenti demografici della popolazione, la coesione sociale, la revisione della base economica urbana, la rivalutazione del patrimonio naturale, i processi di dematerializzazione, la città energetica e le biodiversità.
• Art. 5. (Tutela e valorizzazione dell’architettura)
1. Al fine di salvaguardare e di valorizzare le opere dell’architettura, il Ministero della cultura:
a) conferisce, di propria iniziativa, riconoscimenti a progetti e a opere di particolare qualità architettonica;
b) dichiara, su richiesta dell’autore, l’importante carattere artistico delle opere di architettura di cui all’articolo 12;
c) concede agevolazioni per i lavori di manutenzione, restauro o consolidamento di edifici esistenti, nonché per la realizzazione di nuovi edifici.
• Art. 7. (Concorso di progettazione e concorso di idee)
1. Ai fini di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di semplificazione burocratica e amministrativa […] qualora la progettazione riguardi appalti di lavori, servizi e forniture relativi a opere pubbliche di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnico al di sopra delle soglie di cui al comma 2 del presente articolo, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
2. Le soglie di cui al comma 1 sono:
a) per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni: 5.382.000 euro;
b) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014: 140.000 euro;
c) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti subcentrali: 215.000 euro.
• Art. 10. (Giovani architetti)
1. Presso il Ministero della cultura è istituto un elenco annuale dei giovani architetti, di età non superiore a quarant’anni, vincitori di concorsi di progettazione o di concorsi di idee. L’elenco è aggiornato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero medesimo.
• Art. 14. (Premio per la giovane architettura italiana)
1. Il Ministero della cultura organizza annualmente il Premio per la giovane architettura italiana, di seguito denominato “Premio”, destinato agli autori nuovi ed emergenti di un’opera architettonica che costituisca un intervento di nuovo rinascimento urbano o di riqualificazione paesaggistico-ambientale.
• Art. 15. (Incentivi ai privati)
1. Le regioni possono prevedere incentivi in favore dei soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione per selezionare i progetti di opere di nuova costruzione.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere costituiti da riduzioni dell’importo degli oneri di urbanizzazione.