Con l’articolo 9 della Legge regionale 6 giugno 2025, n. 8 (Legge di semplificazione 2025), entrata in vigore in data 11 giugno 2025, sono stati introdotti all’interno della Legge regionale n. 12/2005 gli articoli 65-bis e 65-ter, che disciplinano la realizzazione di soppalchi, al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana, limitando il consumo di suolo.
La realizzazione di soppalchi (intesi quali partizioni orizzontali interne praticabili, ottenuti con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso) è consentita all’interno di singole unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale e che i soppalchi possano essere destinati a uso residenziale o a uso ufficio.
Il Consiglio regionale, con proprio ordine del giorno, ha demandato alla Giunta regionale il compito di chiarire che il termine “ufficio” non configura una destinazione urbanistica autonoma, ma deve essere inteso come un uso accessorio e compatibile rispetto alla destinazione residenziale, che rimane quella prevalente.
A livello edilizio, la realizzazione di soppalchi è classificata come ristrutturazione edilizia, richiede la preventiva acquisizione del titolo edilizio prescritto per la specifica tipologia di intervento posto in essere ed è ammessa anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni dei P.G.T. vigenti relativi alla superficie lorda massima realizzabile e dei regolamenti edilizi comunali, a condizione che (i) siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti e (ii) siano rispettate le altezze minime specificamente disciplinate dall’articolo 65-ter.
In particolare:
• se la superficie lorda del soppalco non eccede il 50% del vano su cui si interviene, l’altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi sarà pari a 2,40 m.; la medesima altezza dovrà intercorrere anche tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza di persone;
• se la superficie lorda del soppalco non eccede il 30%, l’altezza minima, verificata come al punto che precede, è ridotta a 2,10 m.
Nella sezione materiali e contributi è possibile prendere visione della Legge regionale n. 8/2025.