giovedì, Settembre 25, 2025

Iter semplificati e rigenerazione: prende forma in bozza il nuovo TU dell’edilizia

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Sportello unico, regimi amministrativi standardizzati, revisione delle sanatorie e, quasi a sorpresa, riappare anche il Salva Milano. Tutto questo, come spiega bene un articolo pubblicato da Italia Oggi a firma di Francesco Cerisano, si fa spazio all’interno della bozza di ddl delega per la realizzazione del tanto agognato (da tutto il mondo del real estate) Testo Unico dell’edilizia.

Il Governo è quindi pronto a delegare sé stesso il riordino radicale e la semplificazione della disciplina in materia edilizia e costruzioni. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge delega, infatti, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con gli altri dicasteri interessati, dovrà adottare uno o più decreti legislativi volti a riscrivere il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/2001).

L’obiettivo primario della delega è la razionalizzazione e il superamento della frammentazione, delle duplicazioni, sovrapposizioni e incongruenze che caratterizzano la normativa attuale.

Criteri guida della riforma e i Lep

Il ddl in bozza individua principi e criteri direttivi precisi, recependo in particolare i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in materia di edilizia e costruzioni, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

Tra gli standard inderogabili che dovranno essere garantiti a livello nazionale rientrano:

Punto unico di accesso: il cosiddetto sportello unico, ossia la previsione di un unico punto di accesso per il privato interessato, che dovrà gestire tutte le domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative al titolo abilitativo e all’intervento.
Principio Once Only: il diritto degli interessati a non ricevere richieste di documenti, informazioni o dati che siano già in possesso della pubblica amministrazione.
Standard tecnici: l’individuazione di standard inderogabili di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti.
Riforma delle sanatorie: la definizione di tipologie standard di violazioni edilizie e di scostamenti progettuali consentiti, nonché la semplificazione dei procedimenti per il conseguimento dei titoli in sanatoria.

Un elemento centrale della riforma è la revisione, il riordino e la semplificazione della disciplina inerente all’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, individuando criteri e documentazione che ne consentano la dimostrazione, tutelando l’affidamento del legittimo proprietario sulla base del titolo abilitativo più recente, anche formatosi per silenzio-assenso.

Semplificazione delle difformità e “Doppia conformità”

Il Governo è delegato a razionalizzare la disciplina relativa agli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo. Questo riordino mira a stabilire una classificazione comune delle tipologie di difformità e delle tolleranze edilizie.

Di particolare interesse è l’intenzione di semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio o alla formazione dei titoli in sanatoria. La delega prevede esplicitamente il superamento o la ridefinizione del principio di doppia conformità. Si favorisce inoltre la regolarizzazione degli abusi realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 6 agosto 1967, n. 765. Le sanzioni per il rilascio dei titoli in sanatoria dovranno essere commisurate all’entità della trasformazione edilizia o urbanistica, alla gravità della difformità o al valore delle opere.

Il ritorno del Salva Milano

Tra i criteri direttivi emerge una previsione che ha richiamato l’attenzione degli operatori e della stampa come un potenziale Salva Milano.

Il legislatore delegato ha infatti il compito di definire le circostanze in cui, in ragione dello stato delle urbanizzazioni, la realizzazione di interventi edilizi può essere consentita senza la preventiva adozione di strumenti attuativi, quali il piano convenzionato o il piano di lottizzazione.

Questa norma si inserisce nel contesto della revisione delle categorie di intervento, che punta a razionalizzare le attività di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento alle attività di demolizione e ricostruzione (demo-ricostruzione).

Le nuove definizioni mirano a specificare gli interventi che comportano la sostituzione edilizia e che implicano modifiche della sagoma, dei prospetti, del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, nonché incrementi di volumetria e mutamento di destinazione d’uso.

L’obiettivo è incentivare la rigenerazione urbana, il contenimento del consumo di suolo e il recupero sociale e urbano. A tal fine, la delega prevede l’introduzione di misure idonee a valorizzare il principio dell’indifferenza funzionale tra destinazioni d’uso omogenee nell’ambito del tessuto urbanizzato, anche in deroga alla pianificazione urbanistica.

La bozza prevede anche l’individuazione di soglie derogatorie rispetto ai limiti di altezza, distanza e densità degli edifici stabiliti in via ordinaria (ferme restando le distanze minime del Codice civile), per favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio esistente, l’efficientamento energetico e la sicurezza antisismica.

Per quanto riguarda i regimi amministrativi, saranno specificate le condizioni e i termini per il rilascio dei titoli (CILA, SCIA, Permesso di Costruire), promuovendo la certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti.

I decreti legislativi che deriveranno dalla delega dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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