giovedì, Ottobre 30, 2025

Costi fuori controllo, la Corte dei Conti nega il via libera al Ponte

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L’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ha subito una battuta d’arresto formale. La Corte dei Conti ha infatti negato il visto di legittimità e la registrazione alla delibera Cipess che approvava il progetto definitivo. Questa decisione comporta l’immediato stop all’avvio dei cantieri e la mancata pubblicazione dell’atto in Gazzetta Ufficiale. Sebbene le motivazioni puntuali debbano ancora essere depositate entro 30 giorni, i rilievi che hanno portato al diniego si concentrano su criticità di natura economico-finanziaria e giuridico-contrattuale.

Traballa la sostenibilitù economica

I magistrati contabili hanno espresso preoccupazione riguardo la validità e la solidità delle coperture economiche e delle stime di traffico. Il nodo finanziario principale risiede nell’incertezza del costo complessivo dell’opera. Nonostante nell’Allegato al DEF 2023 il costo fosse indicato in 13,5 miliardi di euro, si ritiene che l’importo finale, considerando le incognite e la durata decennale dei lavori, potrà ragionevolmente superare i 20 miliardi di euro, compromettendo il piano economico finanziario.

Questa stima al rialzo è supportata dal fatto che le valutazioni economiche, inclusi gli elenchi prezzi e i computi metrici, risultano basati su riferimenti del 2010, lasciando, secondo le fonti, “ampio spazio a richieste economiche da parte dell’impresa”.

Un ulteriore elemento di criticità finanziaria è la mutata fonte di copertura. Precedentemente, era previsto che il 60% del costo fosse reperito da Stretto di Messina Spa. tramite project financing. Dalla Legge 58/23, invece, il quadro finanziario prevede che l’intervento sia interamente coperto con risorse pubbliche, eliminando di conseguenza il controllo sui costi che l’investitore privato avrebbe naturalmente esercitato.

Il rischio giuridico legato alla Direttiva UE sugli appalti

Uno dei profili più rilevanti per la Corte è la compatibilità dell’attuale iter con la disciplina europea sugli appalti. Il richiamo è all’Articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE, che delimita quando le modifiche apportate a un contratto originario sono considerate “sostanziali” e, superando determinate soglie di costo o alterando l’oggetto dell’affidamento, richiedono l’indizione di una nuova gara.

La Corte deve verificare la piena coerenza contrattuale, anche in relazione all’evoluzione della composizione del Contraente Generale Eurolink. Eurolink, che ha firmato il contratto il 6 agosto 2025, ha visto mutare la sua leadership (oggi Webuild, erede di Impregilo) e l’assetto dei partner rispetto alla gara del 2006. La verifica del possesso dei requisiti da parte della nuova compagine è fondamentale per evitare un contenzioso immediato, in particolare in sede europea.

Lacune tecniche e istruttorie

L’istruttoria del progetto presenta passaggi critici mancanti che aumentano il rischio procedurale. Manca un parere aggiornato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) sul progetto definitivo 2024–2025. Il CSLLPP è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato, e l’ultimo riferimento formale sul progetto risale al voto n. 220 del 1997.

Inoltre, le fonti evidenziano che, trattandosi di un’opera “estrema” e di una “sfida ingegneristica mai tentata finora”, sorprende il mancato coinvolgimento di Italferr. La società di ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato possiede la competenza per valutare la compatibilità tra gli elementi prestazionali del progetto e l’effettiva percorribilità ferroviaria, soprattutto perché il ponte presenta una rigidezza molto inferiore rispetto ai moderni ponti road+rail di ultima generazione.

La risposta del governo

Il Governo, dopo una riunione d’urgenza tenutasi a Palazzo Chigi, ha dichiarato di attendere la pubblicazione delle motivazioni della Corte dei Conti. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha espresso fiducia nella possibilità di rispondere “punto su punto” a tutti i rilievi, ribadendo l’obiettivo di procedere con l’opera.

L’ordinamento prevede che il Governo possa comunque chiedere al Consiglio dei Ministri di far proseguire l’atto tramite la registrazione “con riserva”. Tale istituto conferisce efficacia all’atto, ma sposta la responsabilità politica della decisione e impone l’obbligo di informare il Parlamento. La Corte ha tenuto a precisare che le sue valutazioni riguardano esclusivamente i “profili strettamente giuridici” della delibera, senza esprimere alcun giudizio sul merito o sull’opportunità dell’opera.

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