martedì, Ottobre 28, 2025

Finco sul non obbligo di iscrizione alle casse edili: monopolio negativo per tutti salvo per il monopolista

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La Federazione Finco torna sull’annoso tema dell’obbligo o meno di iscrizione alle Casse edili a seguito dell’ Interpello n. 4 del 17 ottobre scorso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale è stato chiarito che “ […] per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile /Edilcassa”.

Tale interpello conferma dunque – ove mai ce ne fosse bisogno – gli orientamenti ministeriali contenuti nei precedenti interpelli n. 56/2008 e n. 18/2012.

In quest’ultimo, in particolare, era già stato statuito che “L’esonero dall’iscrizione alla Cassa edile, in base alla risposta ad interpello in questione, risulta strettamente collegato all’attività svolta dall’impresa e dallo specifico settore in cui la stessa opera e ciò in linea con il consolidato concetto per il quale l’istituto della Cassa edile, ‘in quanto originato e regolamentato dalla contrattazione di settore’, opera con riferimento alle sole imprese edili”.

Il nuovo Interpello n.4 di cui in premessa giunge, tuttavia, del tutto opportuno – sottolinea la Federazione – data la crescente , ingiustificata ed invasiva interpretazione che molte Casse Edili – Enti di diritto privato che attualmente svolgono funzioni pubbliche in regime di monopolio – hanno nel tempo strumentalmente applicato alla tematica di cui trattasi ( e che considerano, guarda caso, “avventurieri” soggetti proponenti diversi da loro).

Sul punto si era espressa, per giunta, con l’Ordinanza n. 9803 del 26 maggio 2020, anche la Corte di Cassazione, stabilendo che l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili vige solo per le imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia.

Alla luce del nuovo intervento ministeriale viene una volta di più confermato che le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità alle  imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione.

Resta fermo l’obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio di rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere.

Peraltro Finco ritiene che sarebbe doveroso prevedere che anche i soggetti diversi dalle Casse Edili rilascino il Durc di congruità della manodopera – a partire da INPS ed INAIL – con un sistema pubblico digitale e trasparente, soprattutto nel caso in cui vengano applicati contratti pertinenti all’attività svolte in cantiere, ma diversi da quelli dell’edilizia.

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